Nel 2001 è nata la figura del “Dottore in Tecniche Psicologiche” che, a differenza dello Psicologo con laurea quinquennale, ha conseguito una laurea triennale, ha effettuato un tirocinio di 6 mesi, ha superato l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo nella Sezione B. Il Dottore in Tecniche Psicologiche, quindi, deve operare sotto la supervisione di uno Psicologo iscritto alla Sezione A.
L’elenco completo degli iscritti è consultabile nel sito dell’Ordine Nazionale degli Psicologi http://www.psy.it nella sezione Albo Nazionale. Il nostro Ordine Professionale di riferimento è quello della Toscana, consultabile al sito http://www.ordinepsicologitoscana.it.
Lo psicologo svolge attività di prevenzione, diagnosi e sostegno in vari ambiti, formazione, ricerca scientifica sotto varie forme, consulenza, valutazione e orientamento scolastico/lavorativo, può lavorare nel campo della psicologia giuridica e della criminologia o nello sport e altro ancora.
Può fornire un supporto psicologico di breve durata, non è né preparato né abilitato alla psicoterapia. Lo psicologo non può prescrivere farmaci di alcun tipo.
Gli psicologi sono obbligati per legge ad attenersi alle regole del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (reperibile online nel sito sopra indicato).
Quindi, solo lo psicoterapeuta è autorizzato a condurre sedute psicoterapeutiche. Lo psicoterapeuta, a differenza dello psicologo, possiede degli strumenti e delle tecniche di colloquio e fa riferimento a una teoria completa che gli consentono di aiutare il paziente, facendo un intervento che va più in profondità e permette di agire direttamente sui disagi della persona. È per questo che una psicoterapia non ha limiti di tempo e la durata è legata alla problematica del paziente, agli obiettivi concordati e al tipo di approccio utilizzato.
In generale quindi, lo psicoterapeuta è molto più preparato dello psicologo in tema di psicopatologia e utilizza specifiche tecniche terapeutiche di intervento che ha appreso durante il suo lungo corso di specializzazione e che non possono essere utilizzate dagli psicologi. Talvolta però il confine non è facilmente definibile.
Lo psicoterapeuta, se non è anche medico, non può prescrivere farmaci. Lo psicoterapeuta, se è anche psicologo, può ovviamente scegliere di intervenire con gli strumenti propri della psicologia o della psicoterapia, a seconda della situazione che si trova di fronte. Normalmente in caso di pazienti che assumo farmaci, lo psicoterapeuta può entrare in contatto con il medico curante (generalmente psichiatra o neurologo) del paziente. Gli psicoterapeuti utilizzano approcci, modelli di intervento e tecniche differenti a seconda della teoria a cui fa riferimento la scuola di specializzazione di provenienza. In ogni caso, ogni approccio teorico riconosciuto è valido e può produrre risultati soddisfacenti e concreti, si rivolge allo stesso tipo di problematiche e difficoltà; la differenza sta nella lente attraverso la quale si osservano le persone che si hanno di fronte.
Data la grande varietà di scuole di specializzazione, quindi, gli Psicoterapeuti possono operare con metodologie di lavoro e visioni dell’uomo molto diverse tra loro. Per questo motivo può essere utile – ma non indispensabile – farsi un’idea preventiva di come lo Psicoterapeuta lavori prima di intraprendere un percorso terapeutico.
Quindi, lo psicoanalista è uno psicoterapeuta specializzato nella psicoanalisi di Freud e dei suoi successori. Lo psicoanalista può essere laureato in Medicina o in Psicologia con successiva iscrizione all’Ordine dei Medici o a quello degli Psicologi e ha frequentato successivamente una scuola di formazione in Psicoanalisi. Lo psicoanalista, se non è anche medico, non può prescrivere farmaci.
Lo psichiatra è laureato in Medicina e ha una specializzazione in Psichiatria, con una formazione di base medico-farmacologica. Ha una preparazione che gli permette di utilizzare farmaci per la cura del disagio psichico; prima di prescrivere un farmaco, conduce un’indagine per capire la natura del problema da curare, così come segue via via i progressi della cura; per far ciò si avvale del colloquio, strumento di indagine. Lo psichiatra, dunque, cura i disturbi psichici e le malattie mentali e usa prevalentemente una terapia farmacologica che talvolta può essere integrata con la psicoterapia.
Infatti, uno psichiatra potrebbe anche essere psicoterapeuta ma per questo deve aver maturato una specifica formazione di 4 o 5 anni presso una scuola universitaria o privata riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Lo psichiatra, anche se psicoterapeuta, risulterà iscritto all’Ordine dei Medici e non a quello degli Psicologi. In sostanza, lo psichiatra utilizza farmaci, raramente fa interventi psicoterapeutici strutturati, più frequentemente usa lo strumento del colloquio per seguire i progressi e tarare la cura farmacologica somministrata, mentre lo psicoterapeuta, se non ha una laurea in medicina, per legge non può prescrivere farmaci, ma lavora attraverso il colloquio in modo strutturato per favorire la conoscenza e il cambiamento della persona.
Psicoterapia e terapia farmacologica sono comunque modi diversi di lavorare sulle e con le persone e in ogni caso la terapia farmacologica non può sostituirsi alla psicoterapia, in quanto non si pone gli stessi obiettivi e non ha la stessa funzione, né gli stessi meccanismi di azione.
Il neurologo è laureato in Medicina e ha una specializzazione in Neurologia. Cura le malattie del sistema nervoso centrale e periferico (ad es. epilessia, sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, ecc.) con una terapia farmacologia.
È frequente la collaborazione tra queste varie figure professionali sopra menzionate.
Importanti aggiornamenti nella sezione NOTIZIE – Articoli: Il counseling è competenza esclusiva degli psicologi – Sentenza del TAR, novembre 2015
In Italia si sta ponendo il problema del ruolo del Counselor da una decina d’anni. L’Antitrust ha recentemente dato un parere su richiesta dell’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, nel quale si sancisce per legge che il Counselor non possa fare attività che siano proprie dello Psicologo.
Purtroppo, però, luogo comune vuole che sia lo Psicologo sia il Counselor siano visti come professionisti che si occupano di aiutare i propri clienti nelle situazioni problematiche della vita. Esistono invece incolmabili differenze tra queste due figure e molte altre ancora rispetto al ruolo dello Psicoterapeuta.
Lo Psicologo è il professionista che ha compiuto un lungo percorso formativo e che esercita la professione, così come previsto dalla normativa vigente. Per contro, la figura del Counselor non è attualmente regolamentata dalla normativa italiana, né per quanto riguarda il percorso formativo minimo necessario per diventare un Counselor, né per quanto riguarda la natura della propria attività professionale. Di fatto, per la legge non esiste la figura del Counselor, di conseguenza chiunque potrebbe definirsi un Counselor in qualunque momento.
In Italia si è assistito negli ultimi anni a un fiorire di scuole e di corsi di counseling. Non essendo obbligati a seguire una normativa specifica, i corsi in tema di Counseling sono molto diversi gli uni dagli altri, sia per durata sia per materie oggetto di studio. Non esistendo una direttiva pubblica che definisca e protegga la qualità della categoria professionale, alcuni Counselor hanno sentito la necessità di organizzarsi privatamente in associazioni a difesa della propria categoria, stabilendo i propri livelli di competenza professionale e di formazione necessari per potersi iscrivere presso la loro organizzazione.
Bisogna notare però che spesso i Counselor non sono laureati in Psicologia, ma hanno soltanto un diploma di scuola media inferiore o superiore o hanno preso una laurea in materie non attinenti con le professioni psicosociali.
Lo Psicologo offre consulenza psicologica, attività mediante la quale affronta insieme ai clienti le difficoltà personali, familiari, evolutive e professionali che la persona può incontrare nel corso della propria vita.
Lo Psicologo però, oltre alle attività di consulenza, svolge una serie di attività che il Counselor non può svolgere, come ad esempio somministrare test, redigere certificati e relazioni sul trattamento effettuato e sulla diagnosi rilevata o effettuare perizie psicologiche. Infine, a differenza dell’attività del Counseling, l’attività professionale di consulenza dello Psicologo è considerata una prestazione sanitaria, di conseguenza le ricevute fiscali emesse dagli Psicologi sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Talvolta le persone credono che parlare con uno Psicologo sia come fare quattro chiacchiere con un amico e ricevere dei consigli. D’altro canto, c’è chi ritiene che dallo Psicologo vada chi si trova in situazioni estreme, di malattia mentale o pazzia o chi è incapace a risolvere da solo i propri problemi.
Niente di tutto questo.
Lo Psicologo non è un amico. Non giudica, non dà consigli, non ha un modello morale o ideologico a cui faccia riferimento durante il suo lavoro, parte dal presupposto di assoluta legittimità e rispetto del punto di vista dell’altro e per questo mette a disposizione le sue conoscenze per costruire insieme un percorso che porti al benessere personale, familiare e sociale. Ciò che interessa allo Psicologo è che la persona trovi una sua modalità per affrontare i problemi, che gli consenta di stare bene con se stesso nel mondo.
A differenza di un amico, quando uno Psicologo propone un modo nuovo di vedere le cose, lo fa per favorire una sperimentazione e non per far valere le proprie convinzioni o indirizzare la persona verso una strada prestabilita. Lo Psicologo parte dal presupposto che non esista un benessere oggettivo che vada bene per tutti e che la soluzione non sia sempre quella che lo Psicologo stesso sceglierebbe per se stesso. L’amicizia, al contrario, è spesso basata sulla condivisione di pensieri, valori, prospettive e implicazioni da cui è difficile allontanarsi. Un amico non possiede conoscenze sul funzionamento della mente, sulle tecniche psicologiche e psicoterapeutiche, sulle teorie esplicite ed implicite da cui muove il comportamento umano, né è abbastanza disinteressato per gestire le dinamiche emotive e di ruolo che emergono nei colloqui. Inoltre, la persona, conoscendo il suo interlocutore, ha già una sua teoria e delle anticipazioni sul modo in cui l’amico reagirà e questo non permette di fare un’esperienza relazionale nuova e significativamente coinvolgente, tale per cui si possano costruire delle alternative più soddisfacenti al proprio modo di stare con gli altri.
Infine, cosa fondamentale, lo Psicologo è tenuto per legge al segreto professionale. Questo permette alla persona di poter decidere se, come e quando parlare di alcuni aspetti personali o eventi di vita che hanno implicazioni sugli altri. Questo è vero anche nella terapia di coppia, familiare e di gruppo.
Va dai 45-50 minuti di alcuni approcci, all’ora esatta di altri, all’ora e mezza delle terapie di coppia o di gruppo, ecc. Questa regola è utile per diversi motivi: prima di tutto permette al professionista un’estrema puntualità, dando appuntamenti in modo che non si accavallino mai, inoltre dà al paziente un “contenitore” preciso, che ha un inizio e una fine già stabiliti; infine permette alla persona di riconoscere quello spazio e quel tempo come proprio.
Gli incontri sono generalmente una volta a settimana, talvolta due volte a settimana o una volta ogni due settimane, in base alla valutazione del professionista e alle esigenze della persona.
Il cliente ha diritto di chiedere al professionista i documenti che attestino l’autorizzazione a svolgere l’attività, nonché informazioni sulla sua formazione specialistica. Inoltre ci si può sempre rivolgere all’Ordine degli Psicologi della Regione di appartenenza del professionista, che pubblica online nominativi, recapiti, eventuale autorizzazione alla psicoterapia, data di iscrizione all’Albo professionale e altri dati di tutti gli iscritti.
Come buona prassi, si invita comunque a verificare la regolare iscrizione all’Albo dei professionisti ai quali ci si rivolge.
Come in tutte le prestazioni di tipo professionale, la legislazione italiana obbliga il professionista non tanto a fornire garanzia dei risultati che si otterranno, quanto invece a impiegare tutte le risorse necessarie in termini di tempo, di studio, di titoli, di impegno affinché tali risultati si possano raggiungere. Anche lo psicoterapeuta, dunque, è tenuto per legge a dare garanzia del proprio impegno e di tutta la competenza necessaria.