Importante aggiornamento:
In data 18/11/2015 è uscita un’importante e chiarificatrice sentenza del TAR del Lazio, valida per tutto il territorio nazionale.
L’interpretazione dei legali di varie Associazioni di Psicologi della sentenza del TAR contro Assocounseling specifica che essa non dispone semplicemente la cancellazione di Assocounseling dall’elenco 4/2013, ma stabilisce che l’ ATTIVITÀ DI COUNSELING È UNA COMPETENZA RISERVATA AGLI PSICOLOGI.
È possibile che le associazioni private di counseling ricorrano in appello al Consiglio di Stato sperando in un assai improbabile ribaltamento della sentenza. Comunque, ad oggi è certo che chi fa counseling senza essere psicologo (iscritto all’Albo degli Psicologi) commette un reato Art. 348 Codice Penale ( CHIUNQUE ABUSIVAMENTE ESERCITI UNA PROFESSIONE, PER LA QUALE È RICHIESTA UN’ABILITAZIONE DA PARTE DELLO STATO (2229), È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A SEI MESI).
Finalmente un po’ di chiarezza per la tutela della salute dei cittadini.